[1]per le aree e i nuclei

[2]Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonche' tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.(1) I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.(2) I Consorzi esercitano inoltre attivita' di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.(3) I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente.(4) Le Regioni svolgono le attribuzioni gia' di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.(5)

[3](1) Art. 21, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962 Art. 31, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 65, D.P.R. n. 616/1977

[4](2) Art. 21, c. 2°, L. n. 634/1957

[5](3) Art. 31, c. 2°, alinea 2°, L. n. 717/1965

[6](4) Art. 8, u.c., L. n. 555/1959; art. 6, c. 8°, L. n. 717/1965; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977

[7](5) Art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977

Testo vigente dal 29 maggio 1978

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art50 · fonte del testo

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