[1]dei vincoli dei piani regolatori

[2]Agli effetti del primo e penultimo comma del successivo art. 53 i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione. 25 I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla data del 15 gennaio 1978 hanno efficacia fino ad un triennio successivo alla predetta data; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio successivo alla stessa data. 8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 aprile 1981, n. 128, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Il termine di tre anni di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' prorogato di cinque anni per quanto attiene ai vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata".

Corte costituzionale

25

La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 dicembre 2001, n. 411 (in G.U. 1° s.s. 27/12/2001 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilita', senza la previsione di indennizzo.

Testo vigente dal 28 dicembre 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 411/2001

    Ha colpito questo articolo
    18 dicembre 2001

    Illegittimità costituzionale dell’art. 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo. Infatti, nella progressiva elaborazione giurisprudenziale del principio della alternatività tra temporaneità dei vincoli urbanistici preordinati alla espropriazione o sostanzialmente ablativi e obbligo di indennizzo, la Corte ha sviluppato l’iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia espropriativa, aggiungendo una ulteriore affermazione di principio, derivata dall’art. 42 della Costituzione, secondo cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione comporta necessariamente un indennizzo – separato e distinto rispetto alla pretesa indennitaria – diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata. - V. sentenza n. 179/1999, relativa ad analoga previsione di reiterazione dei vincoli urbanistici. - Si veda anche, nella necessità di prefissare un termine di durata ai vincoli espropriativi, sentenze n. 260/1976 e n. 55/1968. M.F.

    Art. 52 Testo unico interventi nel Mezzogiorno

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1981 al 28 dicembre 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 dicembre 2001, n. 411 (in G.U. 1° s.s. 27/12/2001 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilita', senza la previsione di indennizzo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art52 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari