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[1]Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

  • a)dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob;
  • b)dall'articolo 191, comma 2, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3;
  • c)dall'articolo 193, ((commi 1, 1.1 e 1.2,)) per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, ((commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3,)), per la violazione dell'articolo 120;
  • d)dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.

[2]61 84

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

61

Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Successivamente la Corte Costituzionale

84

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".

Testo in vigore dal 18 marzo 2016 al 24 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 18 marzo 2016. 5 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) dall'articolo 193, tolto: comma 1 aggiunto: commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, tolto: comma 2, aggiunto: commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3,, per la violazione dell'articolo 120;

d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bistolto: . 2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art194quinquies · fonte del testo

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