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L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle banche. (( Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d). Le societa' di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine. )) Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' dall'articolo 1, comma 5, lettera c). Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:

  • a)puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi;
  • b)adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attivita' previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Testo in vigore dal 22 ottobre 2003 al 29 febbraio 2004

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003. 2 parole tolte, 25 parole aggiunte.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle banche. Le aggiunto: SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d). Le societa' di gestione tolto: del risparmio aggiunto: armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d)aggiunto: , qualora autorizzate nello Stato membro d'origine. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art18 · fonte del testo

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