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L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi (( e delle attivita')) di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle banche. (( Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le societa' di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attivita' previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). Le societa' di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g). )) Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:

  • a)((puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attivita' di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita';))
  • b)adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attivita' previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Testo in vigore dal 1 novembre 2007 al 9 aprile 2014

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 1 novembre 2007. 18 parole tolte, 61 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi aggiunto: e delle attivita' di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle banche. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico tolto: il servizio previsto aggiunto: i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, tolto: lettera d) aggiunto: lettere d) ed f). Le societa' di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico tolto: il servizio previsto aggiunto: i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, tolto: lettera d) aggiunto: lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del tolto: T.U. aggiunto: testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni tolto: stabiliti aggiunto: stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la tolto: CONSOB aggiunto: Consob, i servizi aggiunto: e le attivita' previsti dall'articolo 1, comma 5, tolto: lettera a) aggiunto: lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' aggiunto: il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, tolto: lettera c aggiunto: lettere c) e c-bis). Le societa' di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g). Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e …

a) puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi aggiunto: e attivita' di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi aggiunto: e attivita';

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art18 · fonte del testo

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