Art. 37 — (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)

La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al ((triplo)) dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a ((l.032 euro)). Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attivita' spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. La mancata segnalazione certificata di inizio attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 36-bis.

Testo vigente dal 28 luglio 2024

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 222/2021

    Parametro
    26 novembre 2021

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 9 cost. · Art. 117 cost. · Art. 134 codice dei beni culturali · Art. 135 codice dei beni culturali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 70/2020

    Parametro
    24 aprile 2020

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)»; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 36 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 28 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 2024 al 28 luglio 2024. 41 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'... (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)

tolto: 1.La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al tolto: doppio aggiunto: triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a tolto: 516 euro. 2. aggiunto: l.032 euro. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' consistono … e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro. tolto: 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche … applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2. tolto: 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69tolto: . 5aggiunto: , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio … di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 eurotolto: . 6. La mancata segnalazione certificata di inizio attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art37 · fonte del testo

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