Art. 181 codice dei beni culturali — Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

  • a)ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; 28
  • b)ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. 28 Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorita' amministrativa competente accerti la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
  • a)per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • b)per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
  • c)per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici' da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la violazione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 23 marzo 2016, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 30/3/2016, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed»".

Testo vigente dal 31 marzo 2016

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 56/2016

    Ha colpito questo articolo
    23 marzo 2016

    È costituzionalmente illegittimo in parte qua , per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 181, comma 1- bis , del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale stabilisce, nel caso di opere eseguite su beni paesaggistici vincolati in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, un trattamento sanzionatorio deteriore (reclusione da uno a quattro anni) rispetto a quello previsto per identiche condotte poste in essere su beni paesaggistici vincolati ex lege. La discrezionalità di cui gode il legislatore nel delineare il sistema sanzionatorio penale trova il limite della manifesta irragionevolezza e dell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. L'assetto normativo è stato modificato in occasione della "codificazione" della materia paesaggistica, prima con l'art. 163 del d.lgs. n. 490 del 1999 e poi con l'originario art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Con tali norme, il legislatore statale, innalzando il grado di tutela dei beni vincolati in via provvedimentale allo stesso livello di quelli tutelati per legge, ha optato per l'identità della risposta sanzionatoria, sul presupposto di una ritenuta sostanziale identità dei valori in gioco. Con le modifiche apportate al suddetto art. 181 dalla legge n. 308 del 2004, il legislatore è tuttavia tornato a distinguere le fattispecie, non solo punendo più gravemente le condotte incidenti sui beni sottoposti a vincoli puntuali rispetto a quelle incidenti su beni vincolati per legge, ma anche delineando un complessivo trattamento sanzionatorio delle prime di gran lunga più severo rispetto a quello riservato alle seconde. Si tratta, dunque, di una legislazione ondivaga, non giustificata né da sopravvenienze fattuali né dal mutare degli indirizzi culturali di fondo della normativa in materia. Inoltre, l'irragionevolezza della disciplina de qua è resa manifesta dalla rilevantissima disparità tanto nella configurazione dei reati (nell'un caso delitto, nell'altro contravvenzione), quanto nel trattamento sanzionatorio, in relazione sia all'entità della pena che alla disciplina delle cause di non punibilità ed estinzione del reato. Dalla fondatezza della questione - cui consegue la caducazione integrale della lettera a del comma impugnato («ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori») e parziale della successiva lettera b («ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed») - deriva la parificazione della risposta sanzionatoria (secondo l'assetto già sperimentato dal legislatore al momento della codificazione), con la riconduzione delle condotte incidenti sui beni vincolati in via provvedimentale alla fattispecie incriminatrice di cui al comma 1, salvo che, al pari delle condotte incidenti sui beni tutelati per legge, si concretizzino nella realizzazione di lavori che comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate al comma 1- bis . (Restano assorbiti agli altri profili di censura e la questione proposta in via subordinata) Sull'irragionevolezza di sperequazioni tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna giustificazione, v. le citate sentenze nn. 81/2014, 68/2012, 161/2009, 324/2008 e 394/2006. Per l'affermazione che la ratio dell'introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati, in base a tipologie di beni, risiede nella valutazione che l'integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va, dunque, salvaguardato nella sua interezza, v. le citate sentenze nn. 247/1997, 67/1992 e 151/1986 e le citate ordinanze nn. 68/1998 e 431/1991. Per l'affermazione che la severità del trattamento sanzionatorio trova giustificazione nell'entità sociale dei beni protetti e nel carattere generale, immediato ed interinale, della tutela che la legge ha inteso apprestare di fronte alla urgente necessità di reprimere comportamenti che possono produrre danni gravi e talvolta irreparabili all'integrità ambientale, v. le citate sentenze nn. 269/1993 e 122/1993 e le citate ordinanze nn. 158/1998 e 68/1998. Per l'affermazione che la più rigorosa risposta sanzionatoria nei confronti dei reati incidenti su beni paesaggistici vincolati per legge non è irragionevolmente discriminatoria per il fatto che introduce una tutela del paesaggio improntata a integrità e globalità, implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale, v. le citate ordinanze nn. 158/1998, 68/1998 e 431/1991.

    Art. 181 codice dei beni culturali · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 439/2007

    Questione infondata
    20 dicembre 2007

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1- quinquies , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c ) , della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nella parte in cui non prevede l'estinzione anche del reato edilizio di cui all'art. 44, comma 1, lettera b ) , del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, «in caso di demolizione dell'opera abusiva ad opera del trasgressore prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna». Questione analoga è stata già dichiarata manifestamente infondata sul presupposto che, non essendo possibile una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale a meno che non sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto, deve escludersi, in considerazione della natura degli oggetti giuridici protetti dalle norme incriminatrici, la prospettata identità tra le ipotesi criminose poste a raffronto dal rimettente (sentenza n. 149 del 2005; ordinanze nn. 327 del 2000, 46 del 2001 e 144 del 2007) (1). - Sulla medesima questione, v. la citata ordinanza n. 144/2007. - Sulla diversità dell'oggetto giuridico dei reati edilizi e di quelli paesaggistici, v. le citate ordinanze nn. 327/2000 e 46/2001. - In particolare, sulla identificazione dell'oggetto nei reati paesistici e ambientali, v. le citate sentenze nn. 367 e 378/2007.

    Art. 181 codice dei beni culturali · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 1 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 144/2007

    Questione infondata
    27 aprile 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1- quinquies , del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c) , della legge 15 dicembre 2004, n. 308, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'estinzione - oltre che del reato ambientale ex art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 - anche del reato edilizio ex art. 44, comma 1, lettera c) , del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di rimessione in pristino, prima della condanna, delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici. Infatti, per giurisprudenza costituzionale costante, non è possibile una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale - quale quella impugnata - a meno che non sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto: nella specie, tale estensione non è effettuabile, poiché le fattispecie criminose de quibus sono analoghe ma non identiche, come dimostra il fatto che sono in concorso fra loro. - Sulla impossibilità di una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale, a meno che non sussista piena identità di funzione fra le discipline poste a raffronto, v., citata, ex multis , sentenza n. 149/2005. - Sulle differenze fra reato edilizio e reato paesaggistico v., citate, ordinanze n. 46/2001 e n. 327/2000, nonché Cassazione, Sez. V, 31 marzo 1999, n. 10514.

    Art. 181 codice dei beni culturali · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 1 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 31 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2008 al 31 marzo 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 23 marzo 2016, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 30/3/2016, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art181 · fonte del testo

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