Art. 91 — Restituzioni e riparti

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I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE; e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria che abbia preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate all'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti e' stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilita' della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinche' gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio.

Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 19 ottobre 1999

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996. 29 parole tolte, 308 parole aggiunte.

tolto: Le attivita' aziendali liquidate sono ripartite secondo l'ordine stabilito dall'art. 111aggiunto: I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE; e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria che abbia preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate all'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti e' stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentareaggiunto: , per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti aggiunto: e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di … tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'. Fatto salvo quanto previsto dai commi tolto: 6, 7 e 8 aggiunto: 8, 9 e 10, i riparti aggiunto: e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilita' della definitiva assegnazione delle quote aggiunto: e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto. Nell'effettuare i riparti aggiunto: e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme aggiunto: e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti aggiunto: e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti tolto: in un fondo da distribuireaggiunto: , al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, tolto: da liberare aggiunto: della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto. Nei casi previsti dal comma tolto: 4 aggiunto: 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione … sostituzione degli accantonamenti. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti aggiunto: e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissariotolto: , o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 87, comma 1. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti aggiunto: e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso. Nei casi previsti dai commi tolto: 6 e 7 aggiunto: 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienatiaggiunto: . Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinche' gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art91 · fonte del testo

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