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Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] ma non quelli indicati nell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni ((del codice della crisi e dell'insolvenza)). 82 86

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

82

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 369, comma 4) che la modifica di cui al presente articolo si applica "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23

86

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 6 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

Testo in vigore dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 15 agosto 2020. 3 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni tolto: della legge fallimentare aggiunto: del codice della crisi e dell'insolvenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 369, comma 4) che la modifica di cui al presente articolo si applica "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 6 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art80 · fonte del testo

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