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Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art. 70 siano di eccezionale gravita'. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima delle consegne ai sensi dell'art. 85. Il decreto del Ministro del tesoro e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996

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