Art. 66 — Vigilanza informativa
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[1](( Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)
[2]a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata. )) La Banca d'Italia determina modalita' e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1. (( La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a)
[3]a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. )) Le societa' indicate nell'art. 65 ((...)) forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.
Testo in vigore dal 25 febbraio 2007 al 27 giugno 2015
