Art. 66 — Vigilanza informativa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 2007 al 27 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

[1](( Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)

[2]a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata. )) La Banca d'Italia determina modalita' e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1. (( La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a)

[3]a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. )) Le societa' indicate nell'art. 65 ((...)) forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.

Testo in vigore dal 25 febbraio 2007 al 27 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 25 febbraio 2007. 21 parole tolte, 34 parole aggiunte in 3 capoversi.

Al fine di tolto: realizzare aggiunto: esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)

a tolto: f aggiunto: c) del comma 1 tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e datiaggiunto: , nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere tolto: g), h) e aggiunto: h) ed i) del comma 1 dell'articolo tolto: citato aggiunto: 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata. La Banca d'Italia determina … situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1. La Banca d'Italia puo' tolto: richiedere la certificazione del bilancio ai aggiunto: disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a)

a tolto: g aggiunto: c) del comma 1 tolto: dell'art. 65 aggiunto: dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le societa' indicate nell'art. 65tolto: , aventi sede legale in Italia,aggiunto: ... forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art66 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari