Art. 146 — Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilita' ed efficienza nonche' alla tutela degli utenti di servizi di pagamento. Per le finalita' di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, puo':

  • a)richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalita' e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata;
  • b)emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
  • 1)il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilita' e l'efficienza del sistema dei pagamenti;
  • 2)l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonche' alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
  • 3)il funzionamento, le caratteristiche e le modalita' di prestazione dei servizi offerti;
  • 4)gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attivita' svolte nel sistema dei pagamenti;
  • c)disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonche' di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
  • d)adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attivita' dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi piu' gravi, la sospensione dell'attivita'. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.

Testo vigente dal 1 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 1 marzo 2010. 24 parole tolte, 323 parole aggiunte in 9 capoversi.

La Banca d'Italia tolto: promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa puo' emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di aggiunto: esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilita' ed efficienza nonche' alla tutela degli utenti di servizi di pagamento. Per le finalita' di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, puo':

aggiunto: a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalita' e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata;

aggiunto: b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

aggiunto: 1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilita' e l'efficienza del sistema dei pagamenti;

aggiunto: 2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di tolto: pagamento efficienti e affidabili aggiunto: regolamento nonche' alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;

aggiunto: 3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalita' di prestazione dei servizi offerti;

aggiunto: 4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attivita' svolte nel sistema dei pagamenti;

aggiunto: c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonche' di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attivita' dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi piu' gravi, la sospensione dell'attivita'. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art146 · fonte del testo

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