Art. 69-vicies — Poteri di accertamento e flussi informativi

Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all'articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonche' per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del ((decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)). Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorita' di risoluzione.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 9 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… amministrativa, nonche' per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del tolto: [ decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE]. 2 aggiunto: decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorita' di risoluzioneaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art69vicies · fonte del testo

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