Art. 18 — Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

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Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo Stato. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi' le disposizioni previste dall'art. 79.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 27 giugno 2015

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