Art. 69.1 — Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo

[1]Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

  • a)abbiano sede legale in Italia, non siano a loro volta controllate da una banca italiana o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell'insieme delle societa' da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorita' di vigilanza su base consolidata;
  • b)abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE. L'autorizzazione prevista al comma 1 e' rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applicano gli articoli 60-bis ((60-ter, 61-bis,)), 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.

[2]97

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

97

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026. 1 parola tolta, 4 parole aggiunte.

… legale la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. tolto: 3. Si applicano gli articoli 60-bis aggiunto: 60-ter, 61-bis,, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

    Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art691 · fonte del testo

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