Art. 132 — Abusiva attività finanziaria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1996 al 19 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →

(( (Abusiva attivita' finanziaria). l. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria. 2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni)).

Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 19 ottobre 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1996 al 1 settembre 1996. 13 parole tolte, 54 parole aggiunte.

tolto: Chiunque svolgeaggiunto: (Abusiva attivita' finanziaria). l. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo tolto: ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 e' punito con la reclusione da sei mesi a tolto: cinque aggiunto: quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. … idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancariaaggiunto: . 2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art132 · fonte del testo

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