Art. 132-bis — Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale

Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronica ((, prestazione di servizi di pagamento)) o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis ((, 131-ter)) e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.

Testo vigente dal 1 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 1 marzo 2010. 7 parole tolte, 7 parole aggiunte.

tolto: (Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale).Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronicaaggiunto: , prestazione di servizi di pagamento o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bisaggiunto: , 131-ter e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art132bis · fonte del testo

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