Art. 128-sexies — Mediatori creditizi

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E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. ((2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e' iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2.)) 70 Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali. ((3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis puo' svolgere esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche' attivita' connesse o strumentali. Per queste attivita' e' remunerato esclusivamente dal cliente.)) 70 Il mediatore creditizio ((ovvero il consulente di cui al comma 2-bis,))svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.37 38 70

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

37

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

38

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72

70

Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Testo in vigore dal 4 giugno 2016 al 10 gennaio 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 128-sexies, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7128/2026

    25 marzo 2026

    La presentazione da parte di un consulente di una domanda per ottenere un finanziamento bancario, senza lo svolgimento di attività volte a mettere in contatto cliente e banca in modo professionale e indipendente, non rientra di per sé nell'attività di intermediazione finanziaria - implicando quest'ultima un'attività più complessa e qualificata, come la promozione, l'assunzione o la concessione di finanziamenti, in maniera professionale e continuativa - e non richiede né autorizzazioni specifiche né l'iscrizione agli albi regolamentati.

    Art. 128-sexies · Art. 2229 c.c. · Art. 128-septies Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 140 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 giugno 2016

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 2010 al 4 giugno 2016. 4 parole tolte, 78 parole aggiunte.

… e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. tolto: Il aggiunto: 2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e' iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali. tolto: Il mediatore creditizio aggiunto: 3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis puo' svolgere esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche' attivita' connesse o strumentali. Per queste attivita' e' remunerato esclusivamente dal cliente. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis,svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72

    Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art128sexies · fonte del testo

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