Art. 128-sexies — Mediatori creditizi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

(( E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali. 4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

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Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 128-sexies, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7128/2026

    25 marzo 2026

    La presentazione da parte di un consulente di una domanda per ottenere un finanziamento bancario, senza lo svolgimento di attività volte a mettere in contatto cliente e banca in modo professionale e indipendente, non rientra di per sé nell'attività di intermediazione finanziaria - implicando quest'ultima un'attività più complessa e qualificata, come la promozione, l'assunzione o la concessione di finanziamenti, in maniera professionale e continuativa - e non richiede né autorizzazioni specifiche né l'iscrizione agli albi regolamentati.

    Art. 128-sexies · Art. 2229 c.c. · Art. 128-septies Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 140 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art128sexies · fonte del testo

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