Art. 120-terdecies — Servizi di consulenza

(( Il servizio di consulenza e' riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito. Il servizio di consulenza puo' essere qualificato come indipendente solo se e' reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito:

  • a)agiscono nel migliore interesse del consumatore;
  • b)acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;
  • c)forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
  • d)prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato. 4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
  • a)la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazione;
  • b)se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo;
  • c)quando consentito, se percepiscono un compenso dai finanziatori in relazione al servizio di consulenza.)) 70
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72

70

Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 4 giugno 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120terdecies · fonte del testo

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