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In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

  • a)siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
  • b)siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
  • c)siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
  • a)forma di societa' di capitali;
  • b)capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
  • c)requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
  • d)oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali;
  • e)presentazione di un programma di attivita'. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attivita' indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e). Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:
  • a)requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
  • b)limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
  • c)le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
  • d)le informazioni da fornire alla clientela.

Testo in vigore dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1993

1993oggi
  1. 1 gennaio 2022 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 9 aprile 2020 — 1 gennaio 2022per un anno
  3. 17 marzo 2020 — 9 aprile 2020per 23 giorni
  4. 17 ottobre 2012 — 17 marzo 2020per 7 anni
  5. 18 dicembre 2010 — 17 ottobre 2012per un anno
  6. 19 settembre 2010 — 18 dicembre 2010per 3 mesi
  7. 29 febbraio 2004 — 19 settembre 2010per 7 anni
  8. 19 ottobre 1999 — 29 febbraio 2004per 4 anni
  9. 1 luglio 1998 — 19 ottobre 1999per un anno
  10. 1 settembre 1996 — 1 luglio 1998per un anno
  11. 30 settembre 1993 — 1 settembre 1996testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 19 settembre 2010. 175 parole tolte, 419 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generaleaggiunto: In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) tolto: per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2 aggiunto: siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

b) tolto: qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, letterea),b) e c) aggiunto: siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;

aggiunto: c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

aggiunto: a) forma di societa' di capitali;

aggiunto: b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

c) tolto: qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate aggiunto: requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali, ai sensi del tolto: presente decreto legislativo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6 aggiunto: comma 5;

aggiunto: d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

aggiunto: e) presentazione di un programma di attivita'. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attivita' indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. L'iscrizione nella sezione speciale e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e). Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

aggiunto: a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

aggiunto: b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;

aggiunto: c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

aggiunto: d) le informazioni da fornire alla clientela.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art111 · fonte del testo

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