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Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2, qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo. La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta' di proporre la cancellazione dall'elenco. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1993

1993oggi
  1. 1 gennaio 2022 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 9 aprile 2020 — 1 gennaio 2022per un anno
  3. 17 marzo 2020 — 9 aprile 2020per 23 giorni
  4. 17 ottobre 2012 — 17 marzo 2020per 7 anni
  5. 18 dicembre 2010 — 17 ottobre 2012per un anno
  6. 19 settembre 2010 — 18 dicembre 2010per 3 mesi
  7. 29 febbraio 2004 — 19 settembre 2010per 7 anni
  8. 19 ottobre 1999 — 29 febbraio 2004per 4 anni
  9. 1 luglio 1998 — 19 ottobre 1999per un anno
  10. 1 settembre 1996 — 1 luglio 1998per un anno
  11. 30 settembre 1993 — 1 settembre 1996testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art111 · fonte del testo

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