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(( 1. Il Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
a)per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;
b)qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);
c)qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342))
Testo in vigore dal 19 ottobre 1999 al 29 febbraio 2004
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1998 al 19 ottobre 1999. 131 parole tolte, 19 parole aggiunte in 4 capoversi.
aggiunto: 1. Il Ministro del tesoroaggiunto: , su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generaleaggiunto: :
aggiunto: a) per il mancato rispetto delle disposizionitolto: dell'art.aggiunto: dell'articolo 106, comma 2tolto: ,aggiunto: ;
aggiunto: b) qualora venga meno una delle condizioni indicatetolto: nell'art.aggiunto: nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c)tolto: , ovveroaggiunto: ;
aggiunto: c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.tolto: La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta' di proporre la cancellazione dall'elenco. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6.aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art111 · fonte del testo
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