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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di coordinamento (articolo 1, commi 74 e 75, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

[2]1. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attivita' produttive; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotto di un anno. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, e all'articolo 233, comma 1, che determinano la cessazione del regime previsto dalle disposizioni del presente capo, nonche' le condizioni di cui all'articolo 235, comma 2, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal titolo II, capo I, II e III e titolo III del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate all'articolo 233, comma 1. 2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

Testo in vigore dal 3 luglio 2026 al 7 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art240 · fonte del testo

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