[1]di rinvio in materia previdenziale (articolo 1, commi da 76 a 84, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

[2]1. I soggetti di cui all'articolo 232, comma 1, esercenti attivita' d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui al presente articolo. 2. Il reddito forfettario determinato ai sensi delle disposizioni del presente capo costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 1 puo' indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 1 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 5. Ai soggetti di cui al comma 1 e ai loro familiari collaboratori, gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta', non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 6. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui all'articolo 232, comma 1, non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 7. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui all'articolo 233, comma 1. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilita' di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 232, comma 1. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, nell'anno della richiesta stessa. 8. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui all'articolo 232, comma 1, che intraprendono l'esercizio di un'attivita' d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti gia' esercenti attivita' d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalita' indicate, l'accesso al regime agevolato puo' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui all'articolo 232, comma 1. 9. L'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalita' operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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