Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Disposizioni per l'accertamento (articolo 1, comma 498, primo periodo, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
[2]1. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
