[1]per l'accesso al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 56, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

[2]1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente capo se, al contempo, nell'anno precedente:

  • a)hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  • b)hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 52, comma 1, lettere c) e d), anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 71. 2. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 1, lettera a):
  • a)non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi ((dell'articolo 49, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento));
  • b)nel caso di esercizio contemporaneo di attivita' contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita' esercitate. 3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2026 al 7 agosto 2026. 22 parole tolte, 15 parole aggiunte.

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo tolto: 9-bis, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 aggiunto: 49, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art232 · fonte del testo

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