Art. 69-viciessepties
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]((Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi, nell'imposta sul valore aggiunto)).
[2](( (articolo 2, comma 5, primo periodo, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218))).
[3]1. ((A seguito della definizione di cui all'articolo 346 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, a eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 287, comma 2, di cui al medesimo testo unico, nonche' di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
