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[1]Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

[2]Il mancato pagamento di sei rate consecutive di imposte per un ammontare complessivo non inferiore alle lire 12.000 e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000. Se il mancato pagamento si riferisce ad imposte sui redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero dall'esercizio di attivita' per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi professionali o una speciale autorizzazione, l'Amministrazione finanziaria, in luogo dell'ammenda, promuove la dichiarazione di fallimento o dispone la sospensione dall'esercizio dell'attivita'. Non si fa luogo alla applicazione dell'ammenda o alla sospensione dall'esercizio dell'attivita' se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica. Il contribuente incorso in morosita' che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale e' punito con la reclusione fino a tre mesi, senza pregiudizio delle sanzioni previste dai commi precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di mancato pagamento, in unica soluzione, delle imposte sui redditi di lavoro corrisposti al personale dipendente iscritte nel ruolo speciale a nome del soggetto ai sensi della lettera a) dell'art. 183.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 215/1975

    Questione infondata
    15 luglio 1975

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) che prevede la dichiarazione del fallimento fiscale nei confronti dell'imprenditore che si sia reso moroso nel pagamento di almeno sei rate di imposte ancorché la iscrizione a ruolo sia provvisoria. La differenza tra l'imprenditore commerciale che abbia contestato l'accertamento tributario e l'imprenditore commerciale che non ha effettuato alcuna contestazione con la conseguenza che il credito tributario è definitivo non costituisce ai fini della disciplina del fallimento fiscale elemento decisivo che imponga una diversità di disciplina: pertanto gli artt. 261 e 262 che ai fini della dichiarazione del fallimento fiscale non distinguono tra le due ipotesi non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

    Art. 101 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 262 Testo unico imposte dirette · Art. 3 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 195/1971

    Questione infondata
    30 novembre 1971

    La questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui le dette norme prevedono che l'Amministrazione finanziaria promuove la dichiarazione di fallimento del contribuente in luogo dell'ammenda nel caso di morosità nel pagamento delle imposte dovute su redditi derivanti da imprese commerciali, è manifestamente infondata essendo stata già esaminata e ritenuta infondata con la sentenza n. 114 del 18 giugno 1970, e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione.

    Art. 3 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 262 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 129/1971

    Questione infondata
    9 giugno 1971

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 261, comma quarto, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette,approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione alla legge di delega 5 gennaio 1956, n. 1, in quanto la stessa questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 93 del 1971 e non sono stati addotti ne' sussistono motivi che possano indurre ad una diversa decisione.

    Art. 76 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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