Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1971 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 261, comma

quarto, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato

con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 19

aprile 1969 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a

carico di De Sica Vittorio, iscritta al n. 266 del registro ordinanze

1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del

23 luglio 1969.

Visti gli atti di costituzione di Vittorio De Sica e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1971 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi l'avv. Ercole Graziadei, per il De Sica, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del

Consiglio dei ministri

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Vittorio De Sica,

imputato del reato di cui all'art. 261, comma quarto, del testo unico

delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645, la 1 Sezione penale della Corte d'appello di Roma,

ritenuto che la diversa formulazione del citato quarto comma dell'art.

261 del t.u. rispetto a quella dell'originario articolo 30 del r.d. 17

settembre 1931, n. 1608, veniva a creare una nuova figura di reato nel

senso di rendere punibili gli atti fraudolenti del contribuente, sui

beni propri o altrui, per rendersi insolvibile, agli effetti della

riscossione delle imposte dirette, anche se compiuti anteriormente alla

morosità per sei rate consecutive di imposta, con ordinanza in data 19

aprile 1969 sollevava questione di illegittimità costituzionale, per

eccesso di delega, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della

ravvisata nuova figura di reato.

Dopo gli adempimenti di legge il giudizio, così promosso, viene

oggi alla cognizione della Corte.

Si è costituito il De Sica, il di cui patrocinio, con memoria

depositata il 5 agosto 1969:

a) in via principale sostiene, in conformità con la impugnata

sentenza del tribunale di Roma, che con tale motivazione aveva assolto

l'imputato perché il fatto non costituisce reato, che dal raffronto

tra il primo e quarto comma dell'impugnato art. 261, chiaramente si

evince che presupposto per l'esistenza del reato è la precedente

morosità per sei rate consecutive di imposta;

b) in via subordinata, ove dovesse ritenersi sussistente

l'innovazione ravvisata dalla Corte d'appello, chiede che venga

dichiarata fondata la sollevata questione di illegittimità

costituzionale.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che, con l'atto d'intervento, depositato il 12 luglio 1969, sostenendo

che l'art. 261, comma quarto, del t.u. non ha modificato la previsione

dell'art. 30 del r.d. n. 1608 del 1931 e che, quindi, resta sempre

ferma, come condizione di punibilità, la preesistente mora per sei

rate successive di imposta, chiede che la proposta questione venga

dichiarata non fondata.

Con due distinte memorie depositate rispettivamente l'8 e l'11

marzo 1971, l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del

Consiglio dei ministri ed il patrocinio del De Sica insistono nelle

tesi sopra riassunte Considerato in diritto :

L'art. 30 del r.d. 17 settembre 1931, n. 1608 (approvazione del

t.u. delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le

sanzioni in materia di imposte dirette), prevedeva una particolare

figura di reato (frode fiscale) riguardante il contribuente, moroso per

sei rate successive d'imposta diretta, il quale, per sottrarsi al

pagamento, "compie", sui propri e sugli altrui beni, atti fraudolenti,

che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione forzata

promossa dall'esattore.

Sembra pacifica, ed è presupposto logico dell'ordinanza di rinvio,

l'opinione che per la sussistenza del reato, da quella norma preveduto,

occorressero i due estremi della mora pro tratta per sei rate

consecutive d'imposta ed il compimento di atti fraudolenti, posti in

essere dopo il verificarsi di tale mora.

In attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 63 della

legge 5 gennaio 1956, n. 1, la sopra esaminata norma è stata trasfusa

nell'art. 261 del t.u. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

che al primo comma prevede, come reato punibile con l'ammenda da L.

1.000 a L. 200.000, il mancato pagamento di sei rate consecutive

d'imposta per un ammontare complessivo non inferiore a L. 12.000 ed al

quarto comma, come reato punibile con la reclusione fino a tre mesi, il

fatto del contribuente "incorso in morosità" che, al fine di sottrarsi

al pagamento delle imposte dovute, "abbia compiuto", sui propri o sugli

altrui beni, atti fraudolenti che rendano in tutto o in parte

inefficace l'esecuzione esattoriale.

Argomentando dalla dizione "abbia compiuto" il giudice a quo ha

ritenuto che nel testo unico sia stata introdotta una nuova figura di

reato, per la quale il contribuente moroso viene colpito anche nel caso

che gli atti fraudolenti siano stati posti in essere anteriormente al

verificarsi della mora, con conseguente violazione dell'art. 76 della

Costituzione, in quanto per il sopra citato art. 63 della legge di

delega il Governo doveva limitarsi alle modifiche necessarie per

l'attuazione dei seguenti criteri:

1) adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione

nell'applicazione dei tributi ed a quella di una razionale

organizzazione dei servizi;

2) perfezionamento delle norme concernenti l'attività

dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi.

Ma, come concordemente oppongono sia l'Avvocatura generale dello

Stato nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, sia il

patrocinio della parte privata, non può ritenersi che il legislatore

delegato abbia preveduto una nuova figura di reato.

Presupposti comuni tanto all'art. 30 del t.u. del 1931, quanto

all'art. 261 del t.u. del 1958 sono:

a) l'esistenza di uno stato di morosità, qualificato dall'omesso

pagamento di sei rate consecutive d'imposta;

b) compimento di atti fraudolenti, diretti a rendere inefficace

l'azione esecutiva dell'esattore.

Il raffronto tra l'art. 30 del t.u. del 1931 e l'art. 261 del t.u.

del 1958 dimostra che i due presupposti sopra indicati esistono

immutati nelle due norme.

In particolare il diverso uso del verbo "compiere" al presente

nell'art. 30, al (congiuntivo) passato nell'art. 261, comma quarto,

del t.u. del 1958, è conseguenza diretta della formalmente diversa

espressione adoperata per indicare la condizione di morosità del

debitore d'imposta: nell'art. 30 la morosità qualificata è definita

direttamente; nell'art. 261 è definita nel primo comma agli effetti

del più lieve reato contravvenzionale consistente nel solo fatto di

tale mora e viene poi richiamata nel quarto comma con la dizione

"incorso in morosità" agli effetti del più grave reato delittuoso

commesso da chi voglia rendersi insolvibile ed eludere, così, il

debito fiscale.

Di qui l'esclusione della volontà del legislatore delegato di

innovare sulla previsione delittuosa già contemplata dall'art. 30 del

t.u. del 1931 e, conseguentemente, la non violazione dell'art. 76 della

Costituzione.

La sollevata questione deve, quindi, dichiararsi non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 261, comma quarto, del testo unico delle leggi sulle imposte

dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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