Art. 262
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) che prevede la dichiarazione del fallimento fiscale nei confronti dell'imprenditore che si sia reso moroso nel pagamento di almeno sei rate di imposte ancorché la iscrizione a ruolo sia provvisoria. La differenza tra l'imprenditore commerciale che abbia contestato l'accertamento tributario e l'imprenditore commerciale che non ha effettuato alcuna contestazione con la conseguenza che il credito tributario è definitivo non costituisce ai fini della disciplina del fallimento fiscale elemento decisivo che imponga una diversità di disciplina: pertanto gli artt. 261 e 262 che ai fini della dichiarazione del fallimento fiscale non distinguono tra le due ipotesi non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Art. 101 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 262 Testo unico imposte dirette · Art. 3 Testo unico imposte dirette
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui le dette norme prevedono che l'Amministrazione finanziaria promuove la dichiarazione di fallimento del contribuente in luogo dell'ammenda nel caso di morosità nel pagamento delle imposte dovute su redditi derivanti da imprese commerciali, è manifestamente infondata essendo stata già esaminata e ritenuta infondata con la sentenza n. 114 del 18 giugno 1970, e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione.
Art. 3 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 262 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, "senza distinzione di condizioni personali e sociali", (art. 3) non va inteso nel senso di un livellamento di situazioni da sottoporre in ogni caso a disciplina uniforme, bensì nel senso che quel principio debba valere soltanto a parità di presupposti soggettivi ed oggettivi, e non quando, per diversità di presupposti, sia razionalmente giustificata l'adozione di norme differenziate. D'altro canto la posizione del contribuente moroso, che non sia dotato di alcuna qualifica particolare, è da porsi su piano diverso da quello di chi eserciti attività vincolate all'iscrizione in albi professionali e che pur incorra nella stessa inadempienza. Il divario consiste in ciò che, mentre per la prima categoria non sussiste, ne' può ovviamente sussistere, un vincolo formale condizionante l'attività di produzione del reddito, altrettanto non è per la seconda categoria. Pertanto, trattandosi di due categorie di evasori fiscali, non paragonabili, per differente struttura ed operatività delle rispettive situazioni e, quindi, diverse, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, ne deriva che debba ritenersi spettare al legislatore la determinazione delle conseguenti sanzioni, da applicare rispettivamente nei due casi.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 262 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 262
aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art262 · fonte del testo
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