Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262

del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle

imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1973 dal

tribunale di Roma sul ricorso dell'esattore del Comune di Roma per

ottenere la dichiarazione di fallimento fiscale della società

Farnesinatre, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12

settembre 1973.

Visto l'atto di costituzione dell'esattore del Comune di Roma;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Giuseppe Mesiano, per l'esattore del Comune di Roma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 31 maggio 1972 l'esattore del Comune di Roma,

autorizzato dall'Intendente di finanza, ha chiesto al tribunale di Roma

di pronunciare, ex artt. 261 e 262 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645,

il fallimento fiscale della s.r.1. Farnesinatre, morosa nel pagamento

di sei rate consecutive d'imposte relative a redditi derivanti

dall'esercizio di attività commerciale, per l'ammontare di L.

18.374.659.

A tale istanza si è opposta la società con ricorso facendo

presente che avverso gli accertamenti delle imposte di cui sopra

pendeva contestazione davanti alle competenti commissioni tributarie ed

eccependo l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 261 e 262

del t.u. n. 645 del 1958, per contrasto con gli artt. 24, comma

secondo, 25 e 101 della Costituzione.

Il tribunale di Roma, premesso che in materia di fallimento fiscale

è preventivamente determinata la competenza del tribunale a promuovere

la dichiarazione di fallimento, ha, con ordinanza del 12 luglio 1973,

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e

262 del citato t.u. in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e

101 della Costituzione.

a) Secondo il giudice a quo all'imprenditore contribuente non è

assicurato il diritto di difesa, perché non gli è consentito di

eccepire e di dimostrare davanti al tribunale, nella fase

prefallimentare, di non essere affatto debitore, nonostante che il

credito, in base al quale è chiesto il fallimento, sia iscritto, come

nella specie, provvisoriamente nei ruoli nella pendenza del ricorso

davanti alle commissioni tributarie, e pur essendo possibile che a

seguito dell'accoglimento di tale ricorso risulti addirittura non

esistente il credito e quindi il presupposto dell'inadempimento.

Violerebbe, pertanto, il diritto alla difesa "un istituto

processuale - il fallimento - che pretende di essere applicato senza

offrire la possibilità al soggetto passivo di eccepire e dimostrare

che egli non è tale, perché non debitore".

b) Osservato che al tribunale, giudice naturale di ogni fallimento,

spetta per legge il potere di accertamento dei presupposti per la

dichiarazione di fallimento e rilevato che, in caso di fallimento

fiscale, "il giudizio sull'esistenza del presupposto obiettivo per la

dichiarazione di fallimento è affidato esclusivamente all'Intendente

di finanza", l'art. 101 della Costituzione risulterebbe violato dalle

norme denunciate, in quanto le stesse profilano come dovuta la sentenza

dichiarativa di fallimento ed è completamente soppressa la libertà di

giudizio del tribunale che rimane vincolato alla volontà della

pubblica amministrazione e non può convincersi della insussistenza del

credito in oggetto.

c) Si avrebbe, infine, la violazione del principio di eguaglianza

perché non distinguendosi, in materia, tra credito definitivo e

credito provvisorio, si assoggetta alla stessa sanzione (fallimento)

sia l'imprenditore moroso che non abbia mosso opposizione

all'accertamento tributario e sia l'imprenditore che, ritenendo di non

dovere il carico di imposte iscritto provvisoriamente a ruolo, ha adito

le competenti commissioni.

Viene così applicato il medesimo trattamento a situazioni

obiettive diverse: al caso di morosità che è palese manifestazione di

insolvenza e al caso di morosità che da sola non può essere

considerata indice di insolvenza, dato che l'imprenditore non paga

perché non si ritiene debitore.

2. - Davanti a questa Corte non ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri; si è invece costituito

l'esattore del Comune di Roma, che, a mezzo dell'avv. Giuseppe Mesiano,

ha chiesto che la questione fosse dichiarata non fondata.

La difesa dell'attore ha, anzitutto, osservato che unico

presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento fiscale è la

morosità nei pagamenti e non la certezza o meno del debito in via

definitiva, e che, in sede di valutazione della relativa istanza, il

tribunale non è tenuto a verificare se l'obbligazione tributaria

sussista o meno in via definitiva quanto, invece, ad accertare se la

pretesa manifestata dall'erario con la iscrizione a ruolo del tributo

sia stata o meno soddisfatta.

Non può, quindi, parlarsi di violazione dell'art. 24, comma

secondo, perché "la controversia innanzi al tribunale si svolge nei

modi e con le garanzie previste dalla legge fallimentare e da quella

processuale, né le disposizioni della legge speciale frappongono

ostacoli processuali alle parti per far valere le proprie ragioni".

La difesa dell'esattore ha rilevato, ancora, che non risulta

violato neppure l'art. 101 perché, di fronte alla documentata domanda

di fallimento fiscale avanzata, tramite l'esattore, dalla pubblica

amministrazione, è compito del tribunale di accertare la particolare

morosità dell'imprenditore-contribuente (e non se sia legittima o meno

la pretesa fiscale, culminata nell'avviso di accertamento impugnato dal

contribuente, e non ancora definita) e di applicare la sanzione

prevista dalle norme impugnate ed emettere la richiesta sentenza

dichiarativa di fallimento. Il giudice è, pertanto, vincolato solo

alla legge, di cui si richiede l'applicazione, una volta accertata

l'esistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento

richiesto.

Ed infine, secondo la difesa dell'esattore, non sarebbe violato

l'art. 3. Dato che il tribunale, ai fini della dichiarazione di

fallimento, ha da accertare solo il fatto obiettivo del mancato

pagamento di sei rate consecutive d'imposte sui redditi derivanti

dall'esercizio dell'impresa commerciale, e non la certezza o meglio

ancora la definitività del credito tributario, e deve prescindere da

ogni indagine sulla sussistenza di uno stato di insolvenza, "non si

può far distinzione fra i due casi prospettati (dal tribunale di Roma,

nella specie) e rilevarne disparità di trattamento in ordine

all'applicazione della sanzione".

"L'equiparazione del presupposto dell'insolvenza, richiesto per la

dichiarazione di fallimento ordinario, a quello dell'inadempimento del

debito d'imposta, richiesto per la dichiarazione di fallimento fiscale,

appare pienamente giustificata, tenuto conto della difformità delle

posizioni che, nell'attuale ordinamento economico- sociale, sono

rispettivamente occupate dal comune imprenditore e dall'imprenditore

contribuente. Ciò essenzialmente, in ragione della particolare

rilevanza che l'inadempimento di qualsiasi altra obbligazione civile

assume come violazione di un obbligo costituzionalmente sancito (art.

53 della Costituzione)". Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Roma

solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e

262 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle

imposte dirette), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101

della Costituzione.

2. - La Corte, con sue precedenti pronunce (sentenza n. 114 del

1974 ed ordinanza n. 195 del 1971), ha avuto modo di valutare i rilievi

mossi da vari giudici circa la legittimità costituzionale delle norme

ancora una volta denunciate, in riferimento agli artt. 3 e 4 della

Costituzione.

Ora si insiste sul contrasto delle ripetute norme con il principio

di eguaglianza e si denuncia per la prima volta il mancato rispetto

degli artt. 24, comma secondo, e 101.

3. - Il profilo sotto il quale si assume che sia violato l'art. 3,

risulta nuovo. Nelle due precedenti occasioni, infatti, si è messo in

evidenza o che a fronte di una eguale situazione (mancato pagamento da

parte di contribuenti di sei rate consecutive d'imposta) erano previsti

effetti giuridici diversi (ammenda o fallimento fiscale) a seconda che

il contribuente non fosse o fosse un imprenditore commerciale ed in

questo caso il reddito imponibile derivasse dall'esercizio di imprese

commerciali; o che relativamente ad un'unica situazione (mancato

pagamento da parte di imprenditori commerciali di sei rate consecutive

d'imposta) erano previsti effetti giuridici diversi (ammenda o

fallimento fiscale) a seconda che il contribuente fosse moroso nel

pagamento di tributi sui redditi non derivanti o derivanti

dall'esercizio di imprese commerciali, o che in presenza di situazioni

diverse (esistenza o mancanza del presupposto oggettivo

dell'insolvenza) era previsto un unico effetto giuridico (fallimento)

con conseguenze anche nei confronti di tutti i creditori.

Nell'ordinanza de qua, invece, si denuncia che situazioni diverse,

quali sarebbero quelle in cui si trovano gli imprenditori commerciali

che abbiano o non abbiano accettato il carico tributario e però siano

morosi nel pagamento di sei rate consecutive d'imposte sui redditi

derivanti dall'esercizio d'imprese commerciali, sarebbero trattate

ingiustificatamente in modo eguale (con la previsione in entrambi i

casi, della dichiarazione di fallimento fiscale).

L'assunta violazione del principio d'eguaglianza non ricorre. La

differenza tra le due situazioni, secondo il tribunale di Roma,

consisterebbe in ciò che in un caso il credito è "definitivo" ed il

contribuente non ha mosso opposizione all'accertamento tributario, e,

nell'altro il credito è "provvisorio" ed il contribuente, ritenendo di

non dovere il carico di imposte iscritto provvisoriamente a ruolo, ha

adito le competenti commissioni, ed in sostanza nel fatto che la

morosità in un caso è palese manifestazione d'insolvenza e nell'altro

da sola non può essere considerata indice d'insolvenza. Senonché

tali punti o profili di differenziazione non sono decisivi o rilevanti

nell'indicato senso. Nonostante l'esistenza di qualche decisione

giurisprudenziale in contrario, non è da ritenere che, ai fini della

pronuncia del fallimento fiscale, l'iscrizione a ruolo del tributo

debba essere definitiva e non possa anche essere provvisoria: il fatto

che condiziona la richiesta e la pronuncia di fallimento, è

rappresentato dall'iscrizione a ruolo a titolo definitivo o operata in

via provvisoria a seguito di accertamento non definitivo, di tributi

sui redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, e dal

mancato pagamento di sei rate consecutive delle dette imposte. E non

importa se l'iscrizione a ruolo sia definitiva o provvisoria, perché

in ogni caso, dato che l'iscrizione sia legalmente avvenuta,

l'Amministrazione finanziaria ha diritto di pretendere dal contribuente

il pagamento dell'imposta e di perseguire la realizzazione della

pretesa in sede di esecuzione individuale o concorsuale.

E del pari deve escludersi che la morosità ricorrente nei due casi

non si presti ad essere univocamente considerata: nella specie, il

motivo per cui il contribuente sia in mora nel pagamento dell'imposta

non ha rilievo, e conta invece il fatto nella sua oggettività e

materialità. E poi il riferimento all'insolvenza, nella speciale

materia del fallimento fiscale, non ha ragione di essere giacché il

presupposto oggettivo di detto fallimento è rappresentato dal ripetuto

inadempimento, e non interessa se questo possa o non possa essere

assunto come indice o sintomo di insolvenza.

4. - Per il fatto che, nella fase del procedimento che precede la

dichiarazione di fallimento fiscale, non è dato all'imprenditore

commerciale di eccepire e dimostrare di non essere debitore, non può

ammettersi che, come ritiene invece il giudice a quo, le norme

denunciate siano in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della

Costituzione.

E così pure non si può convenire con lo stesso giudice, che il

tribunale fallimentare, nello stesso procedimento, non sia soggetto

soltanto alla legge (e sia per ciò, con le norme denunciate, violato

l'art. 101, comma secondo, della Costituzione), perché "il giudizio

sull'esistenza del presupposto obiettivo per la dichiarazione di

fallimento è affidato esclusivamente all'Intendente di finanza".

I due profili si presentano connessi in quanto attengono alle

posizioni giuridiche del soggetto passivo e del giudice che sono,

ancorché variamente, interessati alla vicenda processuale di cui si

tratta.

Dalla loro congiunta considerazione emerge che nell'ipotesi di

fallimento fiscale ex art. 261 e 262 del d.P.R. n. 645 del 1958, sia

l'imprenditore commerciale che il tribunale vengono a trovarsi in

particolari situazioni giuridiche soggettive perché, al posto

dell'insolvenza quale presupposto oggettivo è necessario e sufficiente

il sopraddetto inadempimento ed a questo (e non anche all'insolvenza)

è rivolto e limitato l'accertamento da parte del tribunale.

Per ciò che all'imprenditore commerciale sia in tal caso negato di

eccepire e dimostrare di non essere debitore, non c'è alcuna

violazione dell'art. 24, comma secondo. Il diritto alla difesa ed

all'assistenza professionale e tecnica in giudizio è adeguatamente

assicurato, avendo qui l'interessato le stesse possibilità che

spettano ad ogni altro imprenditore commerciale di cui sia chiesta la

dichiarazione di fallimento, e potendole far valere negli stessi modi.

Ed è giurisprudenza costante di questa Corte che è rispettata la

disposizione di cui all'articolo 24, comma secondo, qualora la norma di

legge ordinaria garantisca l'esercizio nel processo delle situazioni

giuridiche quali emergono dalla legge sostanziale, e nel caso in esame,

questa, in presenza di date condizioni, consente l'iscrizione a ruolo

del tributo, in via provvisoria.

E così non sussiste nelle norme denunciate alcun contrasto con

l'art. 101 della Costituzione. Il potere di decisione normalmente

spettante all'organo giurisdizionale nel fallimento non subisce, nella

specie, alcuna limitazione o compressione, ed in particolare non si ha,

da parte dell'organo fallimentare, alcun assoggettamento alla volontà

della pubblica amministrazione: il tribunale, in via esclusiva, è

chiamato ad accertare ed accerta, in funzione della richiesta pronuncia

di fallimento, l'esistenza in concreto dei presupposti del fallimento

ed in particolare di quello obiettivo costituito dal ripetuto

inadempimento.

Stante ciò, la questione di legittimità costituzionale de qua

anche sotto gli indicati due profili si appalesa non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale

degli artt. 261 e 262 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico

delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt.

3, 24, comma secondo, e 101 della Costituzione con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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