Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 del

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte

dirette), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1973 dal

tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di Mele

Salvatore e Podda Gina, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1974

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27

marzo 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Salvatore Mele e della di lui

moglie Gina Podda imputati del reato di cui agli artt. 17 e 243 del

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (che approva il testo unico delle leggi

sulle imposte dirette), per avere omesso di presentare

all'amministrazione finanziaria le rispettive denuncie dei redditi

prodotti nel 1968, il tribunale di Oristano, con ordinanza del 10

dicembre 1973, ha sollevato, in riferimento all'art. 29 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131

del testo unico "nella parte in cui fa obbligo al marito di denunciare

i redditi prodotti dalla moglie non legalmente separata".

Considerata rilevante la questione perché a sensi dell'articolo

131 l'imputata Podda avrebbe dovuto essere assolta e però di tale

norma sarebbe dubbia la costituzionalità, il giudice a quo, circa la

ricorrenza della non manifesta infondatezza, ha osservato: che solo il

marito è personalmente gravato dall'obligo della moglie, e su questa

può al massimo incombere, secondo un'interpretazione per altro

opinabile, dell'art. 207, lett. c, dello stesso testo unico, una mera

rispondenza patrimoniale in caso di esecuzione; che solo sul marito ed

al limite anche sul marito che sia privo di redditi personali, grava

l'obbligo di denunciare con la dichiarazione unica i redditi della

moglie; che solo il marito resta esposto alle sanzioni penali per il

caso di omissione di detta denuncia, e tali sanzioni per effetto del

cumulo non solo variano per quantità (stante l'evidente influenza, ai

sensi dell'art. 133 c.p., dell'entità del reddito non dichiarato ai

fini della determinazione della pena), ma anche per specie (come accade

quando in ragione del cumulo e solo per effetto di esso il marito

superi il reddito di sei milioni dichiarando, di guisa che, omettendone

la denuncia unica, resta esposto oltre che all'ammenda, alla congiunta

pena dell'arresto); che il marito, qualora non denunci il provento di

una attività lavorativa della moglie, che la stessa gli abbia

nascosto, e sia chiamato a rispondere penalmente dell'omessa

dichiarazione di tale reddito, difficilmente può ottenere una formula

assolutoria perché il fatto non costituisce reato, dal momento che

dalla intimità permanente di vita e di interessi che si presume egli

abbia con il coniuge sorgerà nel giudice la certezza che egli fosse al

corrente della attività della moglie.

Ciò posto, il tribunale di Oristano ha ricordato che il

legislatore, introducendo con l'art. 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n.

3062, il criterio del cumulo tra i redditi del marito e quelli della

moglie non legalmente separata, partì dalla considerazione che è la

famiglia la vera unità economica che riceve redditi e ne gode, ma che,

occorrendo per i redditi afferenti ad un tale soggetto impersonale

individuare una persona fisica che si atteggiasse quale centro delle

responsabilità fiscali insorgenti, ritenne che fosse opportuno

economicamente e giuridicamente fare carico delle relative imputazioni

al capofamiglia; ed ha quindi osservato che "la polarizzazione

dell'onere fiscale sulla persona del marito capofamiglia origina... da

esigenze estranee all'istituto della famiglia, nel senso cioè che essa

certamente non fu dalla legge finalizzata a garantire l'unità

familiare".

Il giudice a quo ha precisato, inoltre, che la circostanza che il

marito debba pagare in proprio le imposte originanti dai redditi

prodotti dalla moglie e, una volta che le abbia pagate possa agire in

via di regresso contro di lei, ponga in essere elementi di potenziale

compromissione dell'unità familiare che non si rafforza con

l'insorgere di controversie economiche tra i suoi componenti.

Ed ha concluso nel senso sopra ricordato.

Comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza, davanti a questa

Corte non si è costituita alcuna delle parti.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

che, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, ha chiesto a

questa Corte di voler dichiarare la non fondatezza della questione.

Precisato, anzitutto, che il legislatore del 1958 ha voluto colpire

con l'imposta complementare i redditi afferenti al nucleo familiare, la

difesa dello Stato ha precisato che logicamente il marito è

configurato come centro di riferimento principale agli effetti

tributari, non diversamente da quel che era previsto nell'ambito

dell'imposta di ricchezza mobile (essendo stabilito che spetta al

lavoratore, quale capo di famiglia numerosa, di far valere le ragioni

di esenzione dal tributo, che gli competano) e non diversamente da quel

che è dettato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).

Tale situazione tributaria del marito si armonizza con la posizione

giuridica che l'istituto della famiglia riserva al marito (art. 144

c.c.), e con la funzione sociale (anche se pubblica) della famiglia

(che a codesto fine ha il dovere di adeguare la sua attività e la sua

organizzazione interna), e soprattutto è giustificata dall'esigenza

che in concreto sia assicurato il soddisfacimento dell'obbligazione

tributaria.

Anche ammesso che il trattamento giuridico del marito nei confronti

della moglie sia differenziato, pur dovendosi riconoscere che la

disciplina di cui all'art. 131 è estranea ad ogni finalità di tutela

dell'unità familiare, la situazione del marito non può essere

considerata come una situazione di pregiudizio dei suoi interessi

rispetto a quelli del coniuge, atteso che detto pregiudizio - come si

è detto - non appare rilevante in quanto lo si colleghi all'esigenza

che l'obbligazione tributaria venga concretamente soddisfatta.

L'art. 29 della Costituzione, poi, ha voluto vincolare il

legislatore ordinario a conservare l'assetto familiare, qual'è

apprezzato tradizionalmente dalla coscienza comune del nostro popolo,

cioè come ordinamento giuridico originario.

Il principio, ivi affermato, dell'eguaglianza morale e giuridica

dei coniugi deriva dall'altro postulato della parità sociale di cui

all'art. 3: e non pare che la dignità sociale di uno dei coniugi sia

colpita dall'accertamento di talune responsabilità, in campo

tributario, in capo ad uno solo di essi (il marito), a carico del quale

l'ordinamento giuridico stabilisce anche una serie di doveri di natura

morale e materiale nei confronti della moglie e dei figli (artt. 145 e

147 c.c.): il marito è in effetti configurato come organo su cui poter

unitariamente concentrare le obiettive esigenze organizzative, di

governo e di indirizzo della gestione patrimoniale della famiglia. Né

da tale situazione giuridica esce sminuita la figura della moglie, sia

sotto il profilo materiale che sotto quello etico.

Non può, quindi, dirsi che l'art. 131 sia lesivo dell'unità

familiare.

Né può ritenersi che lo sia quando la moglie taccia al marito

proventi di proprie attività autonome che gli abbia nascoste: in tale

caso il rapporto matrimoniale deve ritenersi di per sé minato in

precedenza e comunque il fatto dell'occultamento dei redditi da parte

della moglie non determina necessariamente una vera rottura con l'altro

coniuge.

Anzi l'unità familiare, dalla disciplina dell'art. 131, esce

rafforzata, riconoscendo tale normativa nel marito il punto di

riferimento costante anche se non esclusivo per l'imputazione

tributaria: sono, infatti, realizzati dei limiti (sul piano delle

responsabilità patrimoniali) rivolti proprio a tutelare l'unità

familiare.

Ha concluso, infine, l'Avvocatura dello Stato osservando che non è

infrequente nella materia tributaria che soggetti diversi dal titolare

del reddito - responsabile patrimonialmente - siano sottoposti ad

obblighi e sanzioni, in quanto si trovino in una particolare relazione

con il reddituario e con il soggetto nel cui interesse è compiuto il

singolo atto economico.

All'udienza del 5 febbraio 1975 il sostituto avvocato generale

dello Stato Giovanni Albisinni ha insistito nelle precedenti ragioni e

richieste, precisando che nel presente giudizio non si discute circa la

legittimità costituzionale del cumulo dei redditi del marito e della

moglie ai fini della determinazione dell'imposta complementare, sibbene

e solamente sull'art. 131 del t.u. in relazione al precedente art. 17,

nella parte in cui prevede l'obbligo della dichiarazione unica a carico

del marito e non anche della moglie; e che, quindi, una eventuale

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata

non inciderebbe sul principio del cumulo. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Oristano

solleva, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958,

n. 645 (che approva il testo unico delle leggi sulle imposte dirette)

"nella parte in cui fa obbligo al marito di denunciare i redditi propri

della moglie non legalmente separata".

2. - Per intendere quali siano i termini della questione, occorre

rifarsi brevemente ai fatti di causa che sono stati in precedenza

esposti o che risultano dagli atti e che qui vengono richiamati ed

integrati.

Nei confronti di due coniugi che avevano omesso di presentare le

dichiarazioni dei redditi al 31 marzo 1969, nelle quali, ai fini

dell'imposta di ricchezza mobile, avrebbero dovuto dichiarare i redditi

conseguiti nell'anno 1968 da un negozio di generi alimentari, la cui

attività avevano esercitato quali soci di fatto, è stata accertata,

con separati verbali trasmessi alla Procura della Repubblica di

Oristano, la violazione del disposto dell'art. 17 del detto testo

unico.

Tratti a giudizio del tribunale di Oristano i due coniugi, quali

imputati del reato di cui agli artt. 17 e 243 del ripetuto testo unico,

i procedimenti sono stati riuniti per connessione oggettiva.

Dopodiché, al dibattimento, il tribunale, mentre ha implicitamente

dato atto che il marito aveva provveduto all'oblazione, ha

espressamente rilevato che la moglie non aveva fatto altrettanto.

Di fronte al quesito se questo coniuge fosse responsabile

relativamente al reato ascrittogli, il tribunale ha ritenuto che allo

stato della legislazione, per il disposto dell'art. 131 del t.u.

secondo il quale i redditi della moglie avrebbero dovuto essere

dichiarati dal marito, si sarebbe dovuto pronunciare per l'assoluzione

dell'imputata.

Senonché, ai fini della emittenda sentenza, è apparsa rilevante

la preventiva decisione della questione di legittimità costituzionale

della norma da ultimo ricordata in parte qua.

3. - Il tribunale di Oristano ha rivolto la propria attenzione

sopra un punto della materia tributaria di indubbio interesse, sul

cumulo cioè dei redditi della moglie, che non sia legalmente ed

effettivamente separata, con quelli del marito, mettendo in evidenza, a

proposito di tale fenomeno, solo le conseguenze ed implicazioni che

dalla sua verificazione si sarebbero potute avere, in tema di imposta

complementare progressiva sul reddito, in ordine all'individuazione del

soggetto passivo dell'imposta ed alle conseguenti sue responsabilità.

Ciò ha fatto, ponendo in rilievo dati e profili integranti una

disparità di trattamento del marito nei confronti della moglie ed

assumendo come parametro, per la valutazione della legittimità

costituzionale della norma denunciata, l'art. 29 della Costituzione

secondo cui "il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e

giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia

dell'unità familiare".

La questione perciò si presenta ben individuabile e circoscritta

nella sua portata.

Si riferisce direttamente alla normativa vigente al tempo in cui

l'imputata avrebbe commesso il reato ascrittole e cioè alla disciplina

legislativa portata dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette e

segnatamente a quella concernente - come si è accennato - l'imposta

complementare progressiva sul reddito delle persone fisiche (e non

anche alle disposizioni risultanti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825,

di delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma

tributaria, e dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sulla istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche); ha per

oggetto la risposta al quesito se sia costituzionalmente illegittimo

che il marito debba denunciare, con la dichiarazione unica annuale,

anche i redditi della moglie che non sia legalmente separata; ed è

posta in riferimento all'art. 29 della Costituzione esclusivamente

sotto il profilo indicato e non già sotto quello delle conseguenze del

cumulo in relazione alla concreta determinazione quantitativa

dell'imposta. E tale questione non tocca lo stesso art. 29 sotto altri

aspetti e, neppure implicitamente o indirettamente, altre disposizioni,

quali l'art. 3, che è espressione dell'esigenza di tutela e garanzia

dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, l'art. 31 per

il quale "la Repubblica agevola con misure economiche ed altre

provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti

relativi", e l'art. 53, secondo cui "tutti sono tenuti a concorrere

alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" e,

"il sistema tributario è conformato a criteri di progressività",

disposizioni codeste, ed in special modo l'ultima, a cui, a proposito

della normativa abrogata ed ancor di più - stante l'accentuata

progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - a

quella oggi vigente, in ipotesi si sarebbe potuto ricollegare il dubbio

di costituzionalità odiernamente sottoposto a questa Corte.

4. - I riferimenti sopra effettuati ai fatti della causa,

complessivamente valutati, non consentono che la Corte possa esaminare

nel merito la questione. Vari e concorrenti sono infatti i profili e

gli elementi che inducono a doverla ritenere inammissibile.

C'è, anzitutto da rilevare, siccome risulta dalla stessa

ordinanza, la non rigorosa identità tra l'oggetto della denuncia e

della contestazione ed il fatto-reato per cui in concreto il tribunale

si è domandato se l'imputata fosse o meno colpevole, e sostanzialmente

l'esistenza di evidenti perplessità sulla ipotesi di illecito penale a

cui riportare il comportamento dell'imputata stessa.

D'altra parte non dovrebbe essere trascurata la circostanza che sia

pure in relazione all'oggetto della denuncia e della contestazione non

sarebbe mancata - così come emerge immediatamente dagli atti -

l'oblazione da parte dell'imputata.

E infine, e conclusivamente, non può non rilevare la circostanza

che, tenuto conto dei sopra precisati termini della questione, ove di

questa dovesse essere accertata la fondatezza, una dichiarazione di

parziale illegittimità costituzionale dell'art. 131 del t.u. sul punto

in cui, in relazione al precedente art. 17, fa obbligo al marito di

denunciare con la dichiarazione unica i redditi della moglie non

legalmente ed effettivamente separata, non gioverebbe ai fini della

decisione della causa all'esarne del tribunale di Oristano per ciò che

dall'accoglimento della questione non deriverebbe, come erroneamente

ritiene il giudice a quo, una responsabilità penale della moglie per

avere omesso la denuncia in un tempo nel quale a tale adempimento per

legge essa non era tenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del

testo unico delle leggi sulle imposte dirette) sollevata, in

riferimento all'art. 29 della Costituzione, dal tribunale di Oristano

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1975:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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