Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 8 legge 21 maggio 1981, n. 240)

[2]1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:

  • a)i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
  • b)i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 33, comma 1;
  • c)i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui alla lettera a), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma dell'articolo 33, comma 1;
  • d)i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui alla lettera a), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 33, comma 1; i servizi relativi alle operazioni doganali;
  • e)i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreche' i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 33 e ancorche' la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;
  • f)i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma dell'articolo 33, comma 1;
  • g)i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
  • h)i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui alla lettera c), nonche' quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Unione europea; le cessioni di licenze all'esportazione;
  • i)i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 141, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Unione europea;
  • l)le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'articolo 220 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dell'allegato n. 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015;
  • m)i trattamenti di cui all'articolo 5, numero 37, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali, nazionalizzati o unionali destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
  • n)i servizi resi dai consorzi di cui all'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240 alle aziende associate. 2. Le disposizioni dell'articolo 45, comma 2, si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel comma 1, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. 3. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al comma 1, lettera d), anche se resi da intermediari.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art49 · fonte del testo

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