Art. 42
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]intraunionali non imponibili o esenti (articolo 42 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
[2]1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intraunionali di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e' non imponibile a norma degli articoli 45, 48, 49, ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'articolo 37. 2. Per gli acquisti intraunionali effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d), e 2, non si applica la disposizione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b).
Testo vigente dal 30 gennaio 2026
