Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]intraunionali in regime cosiddetto di «call-off stock» (articolo 38-ter decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

[2]1. In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera a), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intraunionale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a)i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
  • b)il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
  • c)il soggetto passivo destinatario della cessione e' identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identita' e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b), nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto. 2. L'acquisto intraunionale, se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, purche' i beni siano acquistati entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato. 3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intraunionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a):
  • a)il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato se, entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
  • b)nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
  • c)prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
  • d)prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
  • e)il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita. 4. Non si realizza alcun acquisto intraunionale in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 101, comma 5. 5. L'acquisto intraunionale e' effettuato dal soggetto che entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nello Stato sostituisce il soggetto passivo destinatario della cessione purche', al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 101, comma 5.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art9 · fonte del testo

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