Art. 50
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]con lo Stato della Citta' del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Le disposizioni degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano, nonche' nelle aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, o nel territorio della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalita' da stabilire preventivamente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in base ad accordi con i detti Stati. 2. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano, nonche' dalle aree di cui al comma 1, o dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e' effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 64, comma 2. 3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sara' assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita' da stabilire con il decreto previsto dal comma 1.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026
