Ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purche' gli stessi non siano volti a sovvenzionare la esportazione. La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile, dei programmi di attivita', nonche' di una dettagliata relazione concernente le specifiche attivita' svolte. Il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni. Ai consorzi e alle societa' corsortili di cui all'articolo 1, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non piu' di cinque anni, il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di lire 100 milioni. Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi indicate nei commi precedenti possono essere elevate rispettivamente al 50 e al 70 per cento. Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15. Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla regione nel cui territorio lo stesso consorzio ha sede legale. Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.

Testo vigente dal 27 maggio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari