Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1955 al 13 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 17 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 7 D.Leg.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250).

[2]Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000. Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni e' punito con una ammenda da L. 1000 a L. 10.000. Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da L. 1.000 a L. 10.000. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri la corresponsione di assegni familiari, e' punito con una multa da L. 1600 a L. 24.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Testo in vigore dal 7 settembre 1955 al 13 luglio 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art82 · fonte del testo

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