[1](Art. 25 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]Sempreche' non abbia avuto applicazione la disposizione del 1° comma dell'art. 82, il datore di lavoro, nei casi di tardivo pagamento dei contributi, e' tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile. Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal giorno successivo a quello della scadenza del termine previsto nel presente testo unico per la presentazione della denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Gli interessi di mora non sono dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti, per tardivo pagamento dalla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette.

Testo vigente dal 7 settembre 1955

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art83 · fonte del testo

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