Art. 89 — Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici

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Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare e' revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonche' la dichiarazione di disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale 5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6

Testo in vigore dal 15 luglio 1993 al 23 agosto 1995

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 165/2015

    Questione infondata
    15 luglio 2015

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui - nel prevedere che le disposizioni dei commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del medesimo decreto - «non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza». Il petitum del rimettente si fonda su una premessa logica palesemente inesatta. La norma censurata, infatti, non introduce alcuna presunzione, né in ordine alla sussistenza, né in ordine al grado delle esigenze cautelari, potendo il giudice ritenere tali esigenze del tutto insussistenti o suscettibili di essere soddisfatte con misure meno gravose della custodia carceraria, quali gli arresti domiciliari presso una struttura diretta al recupero dei tossicodipendenti. D'altra parte, il giudice a quo si limita a riproporre censure già disattese con la sentenza n. 45 del 2014, dal momento che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 32 Cost. pone a raffronto situazioni eterogenee, quali il diritto alla salute del tossicodipendente rispetto alla condizione della donna incinta o con prole convivente in tenera età, ovvero l'ultrasettantenne, la persona affetta da malattia particolarmente grave, l'infermo o il seminfermo di mente; mentre la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. - fondata sulla asserita disparità di trattamento tra tossicodipendenti in ragione del tipo di reato - prende in considerazione fattispecie ugualmente disomogenee, avendo la richiamata sentenza sottolineato la possibilità di stabilire trattamenti differenziati in ragione della gravità dei reati e della pericolosità soggettiva da essi desumibile, a condizione che ciò non comporti un "automatismo sfavorevole". Evenienza, quest'ultima, non ravvisabile nella specie, tenuto conto della eliminazione della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, operata con la sentenza n. 231 del 2011, successivamente recepita dal legislatore attraverso la modifica dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47. Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 45 del 2014. Sulle esclusioni oggettive dal regime di favore di cui all'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, v. la citata ordinanza n. 339/1995. Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., del novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva di applicare misure cautelari diverse da quella carceraria alla persona gravemente indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in presenza di elementi concreti per ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive, v. la citata sentenza n. 231 del 2011.

    Art. 89 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 74 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 45/2014

    Questione infondata
    13 marzo 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del dPR 9 ottobre 1990, n. 309 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 27, secondo comma, e 32 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 del medesimo decreto. L'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede una speciale disciplina di favore per le persone tossicodipendenti e alcooldipendenti gravemente indiziate di reato, derogatoria rispetto ai criteri generali di scelta delle misure cautelari personali delineati dal cod. proc. pen. Il comma 1, in particolare, prevede che ove ricorrano tutti i presupposti "ordinari" della custodia cautelare in carcere, il giudice debba disporre, in sua vece - salvo il limite delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - la misura extracarceraria immediatamente meno gravosa (ossia gli arresti domiciliari), quando l'indiziato è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici o una struttura privata autorizzata e l'interruzione del programma possa pregiudicare il recupero dell'interessato; parallelamente, il comma 2 stabilisce che, ove il tossicodipendente o l'alcooldipendente si trovi sottoposto a custodia in carcere e intenda avviare un programma di recupero, la misura in atto deve essere sostituita, su sua istanza, con gli arresti domiciliari, salvo sempre che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Tale regime cautelare di favore, però, non è applicabile, ai sensi del censurato comma 4 dell'art. 89, per determinati delitti di particolare gravità e allarme sociale elencati dall'art. 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tra i quali vi rientra anche il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 dello stesso decreto, contestato nel giudizio a quo . Il vulnus ai principi costituzionali insito in tale ultima assetto normativo è stato, tuttavia, rimosso dalla sentenza n. 231 del 2011 con la quale si è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., il novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva di applicare misure cautelari diverse da quella carceraria alla persona gravemente indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in presenza di elementi concreti che permettono di ritenere soddisfatte le esigenze cautelari anche con misure meno afflittive. Risulta, pertanto, infondata la questione relativa alla presunta violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'asserita irragionevole equiparazione delle diverse fattispecie concrete integrative del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto basata su una erronea ricostruzione del quadro normativo, non avendo il remittente tenuto conto della citata decisione, a seguito della quale il giudice può di nuovo valorizzare le caratteristiche del singolo episodio criminoso al fine di diversificare la risposta cautelare. Per le medesime ragioni, non sono fondate le denunciate violazioni degli artt. 13, primo comma e art. 27, secondo comma, Cost. proprio perchè basate sull'erroneo presupposto che per effetto della norma censurata, il tossicodipendente gravemente indiziato del delitto in questione si trovi indefettibilmente esposto al «massimo sacrificio» del bene primario della libertà personale (ossia alla custodia carceraria). Così come insussistente si palesa la violazione dell'art. 32 Cost. - basata sull'assunto che la norma censurata accorderebbe al diritto alla salute del tossicodipendente (e dell'alcooldipendente) una tutela ingiustificatamente meno energica di quella apprestata dal codice di rito a favore di altre categorie di soggetti quali la donna incinta o madre di prole in tenera età, l'ultrasettantenne, la persona affetta da malattia particolarmente grave, l'infermo e il seminfermo di mente (artt. 275, commi 4 e seguenti, e 286 cod. proc. pen.) - in quanto il giudice a quo pone a raffronto situazioni palesemente eterogenee e tali, quindi, da rendere del tutto legittimo un trattamento differenziato. Non è ravvisabile, neppure, l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata discriminazione tra i tossicodipendenti gravemente indiziati del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelli indiziati di altro delitto, che possono invece fruire della speciale disciplina di cui discute. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore e salvo il limite della ragionevolezza escludere da un regime cautelare di favore, quale quello in esame, i soggetti indagati o imputati per determinati reati, avuto riguardo alla loro gravità e alla pericolosità soggettiva a condizione che ciò non comporti l'assoggettamento dell'interessato ad un indiscriminato "automatismo sfavorevole", che precluda ogni apprezzamento delle singole vicende concrete, situazione, questa, non più riscontrabile nell'ipotesi in esame dopo la ricordata sentenza n. 231 del 2011. Priva di fondamento è, infine, anche l'asserita violazione degli artt. 3 e 27 Cost., avuto riguardo alle ampie possibilità di accesso accordate, in sede di esecuzione della pena detentiva, ai tossicodipendenti condannati in via definitiva, tramite gli istituti della sospensione dell'esecuzione e dell'affidamento in prova al servizio sociale (artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990) essendo assorbente la considerazione che il rimettente prospetta, di nuovo, un raffronto tra situazioni eterogenee - Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., del novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva di applicare misure cautelari diverse da quella carceraria alla persona gravemente indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in presenza di elementi concreti per ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive, v. la citata sentenza n. 231 del 2011. - Sulle esclusioni dal regime di favore in tema di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, v. la citata ordinanza n. 339/1995. - Sull'art. 275, comma 3, del cod. proc. pen, vedi anche la citata sentenza n. 265/2010.

    Art. 89 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 339/1995

    Questione infondata
    20 luglio 1995

    Il comma 4 dell'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, che prevede l'esclusione del regime di favore in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., costituisce, relativamente alla specifica posizione dell'imputato tossicodipendente, la riconferma della regola posta in via generale quanto a delimitazione della discrezionalità giudiziale nella scelta delle misure coercitive sul piano dell'adeguatezza, allorché l'imputazione per cui si procede pervenga a livelli di spiccata gravità. Tale norma non contrasta con il diritto alla salute del tossicodipendente, poiché a questo sono assicurate le più ampie possibilità di accesso a misure cautelari gradate, in presenza di situazioni di non compatibilità tra stato di custodia carceraria e condizioni di salute personali. Essa, inoltre, non viola in alcun modo il principio di eguaglianza evocato dal giudice "a quo" attraverso la comparazione tra tossicodipendenti imputati di un reato ex art. 275, comma 3, del codice di procedura penale e tossicodipendenti imputati di un diverso reato, attesa l'assoluta disomogeneità dei termini posti a raffronto proprio sul piano della considerazione della gravità del fatto e della pericolosità soggettiva desumibile da certi delitti piuttosto che da altri. Analogo rilievo di disomogeneità degli istituti posti a raffronto con la norma impugnata deve essere mosso, poi, quanto alle previsioni, anch'esse richiamate dal giudice 'a quò, concernenti il trattamento 'in executivis' del condannato tossicodipendente, essendo manifestamente diversa la condizione personale implicata (di imputato in un caso, di condannato nell'altro) e la funzione (cautelare, ovvero emendativa e retributiva, rispettivamente) dei corrispondenti istituti evocati. Tale considerazione vale altresì a far ritenere del tutto improprio il riferimento dell'ordinanza di rinvio al parametro costituzionale della presunzione di non colpevolezza, estraneo all'assetto e alla conformazione delle misure restrittive della libertà che operano sul piano cautelare e strumentale, non riconducibile alla pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sull'estraneità del principio della presunzione di non colpevolezza alla materia cautelare, v. S. nn. 342/1983, 15/1982, 1/1980. red.: G. Conti

    Art. 89 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1990 al 15 luglio 1993. 206 parole aggiunte.

… una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero aggiunto: presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare la disintossicazione … controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. aggiunto: Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare e' revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonche' la dichiarazione di disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale 5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art89 · fonte del testo

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