Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1951 al 24 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3, 2°, 3°, 4° e 5° comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25)

[2]In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria A, di categoria B e di categoria C/1 del 10 per cento, salvo la facolta' dell'Ufficio di rettificarli. Chi omette di presentare la dichiarazione e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 100.000, con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio. La detta ammenda verra' raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata. Il decreto o la sentenza di condanna, divenuti definitivi, verranno pubblicati gratuitamente per estratto ne foglio annunci legali.

Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 24 gennaio 1956

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 103/1967

    Ha colpito questo articolo
    12 luglio 1967

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 contenente le norme sulla dichiarazione annuale dei redditi, il quale stabilisce che i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati per i redditi di categoria A, B e C, del 10 per cento salvo la facoltà dello ufficio di rettificarli, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo ravvisabile una identità di situazione tra il contribuente che ha ottemperato al dovere dell'annuale dichiarazione dei redditi, e quello che non lo ha compiuto e versa quindi in una palese posizione antigiuridica che gli vieterebbe comunque di invocare il principio di uguaglianza.

    Art. 22 Testo unico dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 123 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;573~art22 · fonte del testo

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