Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 1 aprile 1962. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 3 T. U. 1926).
[2]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identita' siano sottoposti a rilievi segnaletici.
[3]Ha facolta' inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identita' e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 1 aprile 1962
