[1](Art. 4 T. U. 1926).

[2]I provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

[3]Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio.

[4]E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.

[5]La nota delle spese relative e' resa esecutiva dal prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art5 · fonte del testo

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