[1](Art. 211 T. U. 1926).
[2]L'autorita' di pubblica sicurezza puo' far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nelle sale di cura, quando vi e' sospetto che sono affette da malattie contagiose.
[3]Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita.
Testo vigente dal 26 giugno 1931
