Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1971 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18

giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1969

dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Gulmini

Orfeo, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 12 febbraio 1969, emessa nel corso del procedimento

penale a carico di Orfeo Gulmini, imputato, fra l'altro, di

contravvenzione all'art. 121; primo e secondo comma del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 maggio 1931,

n. 773; per avere esercitato il mestiere di barcaiuolo, senza

l'iscrizione nell'apposito registro, il tribunale di Venezia, ad

istanza del p.m., dichiarava rilevante e non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale di detto articolo, per

contrasto con l'art. 4, primo comma, della Costituzione.

Osservava, al riguardo, il tribunale che la questione appariva non

manifestamente infondata, "in quanto, ponendo la norma denunciata dei

limiti non legati ad alcun criterio obbiettivo di giudizio, contrasta

col principio di diritto al lavoro, inteso come libertà, sancito

dall'art. 4 della Costituzione".

Dopo gli adempimenti di legge, la questione così sollevata, è

venuta ora alla cognizione della Corte.

E, intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,

che, con la memoria di intervento, in base ai principi affermati da

talune sentenze di questa Corte, chiede che la questione venga

dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - L'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

sotto il titolo "Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di

rivenditori", dispone testualmente: " Salve le disposizioni di questo

testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti

ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il

mestiere ambulante di venditore o di distributore di merci, generi

alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiuolo,

saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino,

cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo,

lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un

registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

Questa rilascia certificato dell'avvenuta iscrizione.

L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art.

11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art: 12, salva sempre la

facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone

che ritiene capaci di abusarne.

È vietato il mestiere di ciarlatano".

La legittimità costituzionale di questa norma, con l'ordinanza di

rinvio, viene posta in dubbio per asserito contrasto con l'art. 4,

comma primo, della Costituzione, peraltro sotto il limitato profilo "

dell'apposizione di limiti non collegati ad alcun criterio obbiettivo

di giudizio", con evidente riferimento alla potestà discrezionale

dell'autorità di pubblica sicurezza di negare l'iscrizione alle

persone che ritiene capaci di abusarne.

2. - Questa Corte ha avuto più volte occasione di identificare il

contenuto ed il significato dell'art. 4 della Costituzione e,

sopratutto, per quanto può interessare nel presente giudizio, ha

affermato taluni principi, in base ai quali può ben ritenersi, in

linea generale, che il principio della libertà di scegliere

un'attività di lavoro non è leso né compresso in modo tale da essere

annullato per effetto di limitazioni poste dalla legge a tutela di

altri interessi e di altre esigenze sociali, come l'iscrizione in albi

professionali, la determinazione di requisiti particolari, per

l'ammissione a posti di lavoro, la determinazione di modi e condizioni

per l'assunzione di lavoratori (sentenze 5 giugno 1956, n. 1; 26

gennaio 1957, n. 33; 7 aprile 1957, n. 53; 7 aprile 1958, n. 30; 13

febbraio 1960, n. 6; 15 marzo 1960, n. 12; 7 giugno 1963, n. 105).

In particolare, poi, con la sentenza n. 33 del 1957, pronunciata

proprio in un giudizio nel quale si contestava la legittimità

costituzionale dello stesso art. 121 della legge di pubblica sicurezza,

di cui si contende in questa sede, in riferimento all'art. 21 della

Costituzione (per la parte in cui si richiede l'iscrizione

nell'apposito registro anche dei venditori ambulanti di scritti o

disegni), questa Corte dichiarava la questione infondata, considerando

che la norma impugnata, come si rileva dal successivo art. 122, è di

carattere generale, ispirata alla tutela dell'adolescenza e ad esigenze

preventive di pubblica sicurezza, per le quali la legge ritiene

opportuno che non manchi un certo controllo delle persone che

esercitano mestieri girovaghi.

3. - Sulla base dei richiamati precedenti giurisprudenziali, anche

sotto il limitato profilo come sopra prospettato, la questione risulta

infondata.

Come questa Corte ha più volte affermato (da ultimo sentenza n. 32

del 1969), discrezionalità non significa arbitrio, in quanto

l'amministrazione deve sempre indirizzare la sua azione e la sua

volontà all'esatta osservanza della legge che le conferisce la

relativa potestà.

Risulta dalla sopra richiamata sentenza n. 33 del 1957 che questa

Corte ha esclusa la illegittimità costituzionale della norma in cui si

prevede un certo controllo sulle persone che esercitano i mestieri

girovaghi, giustificato dalla tutela della adolescenza e dalle esigenze

preventive di pubblica sicurezza, cui la norma dell'art. 121 si ispira,

come si evince dal successivo art. 122.

I limiti di questo controllo, quindi, ben lungi dal non essere

collegati ad alcun criterio obbiettivo di giudizio, risultano ben

chiari dalle finalità sopra enunciate che ispirano la norma, finalità

alle quali, attenendosi al citato art. 122, deve adeguarsi la

discrezionalità dell'apprezzamento, in base al quale si può pervenire

al diniego della iscrizione.

Che se poi di questa potestà, in concreto, si facesse cattivo uso,

sarebbe sempre aperta al cittadino, che se ne ritenesse leso, la via

della tutela giurisdizionale amministrativa, sotto il profilo

dell'eccesso di potere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 4; primo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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