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[1]E' vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.

[2]E' altresi' vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 11 luglio 1985

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art211 · fonte del testo

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