Articolo abrogato dalla l. 25 gennaio 1982, n. 17.
Abrogato dal 12 febbraio 1982
Articolo abrogato dalla l. 25 gennaio 1982, n. 17.
Abrogato dal 12 febbraio 1982
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 12 febbraio 1982. 239 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: (Art. 216 T. U. 1926).
tolto: Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, chi, appartengano anche in qualita' di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel Regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o comunque licenziati.
tolto: I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengano anche in qualita' di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.
tolto: I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio e' non inferiore a sei mesi.
tolto: Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 25 gennaio 1982, n. 17
La L. 25 gennaio 1982, n. 17 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilita' del dipendente nella associazione, nonche' alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilita' disciplinari".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art212 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.