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[1](Art. 171 T. U. 1926).

[2]((Il denunziato che si presenta al procedimento puo' farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, e' ammesso a presentare le prove a sua difesa.

[3]La Commssione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

[4]Contro di questa e' ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

[5]Il ricorso non ha effetto sospensivo)).

Testo in vigore dal 17 gennaio 1945 al 8 luglio 1956

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 17 gennaio 1945. 31 parole tolte, 69 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Se il denunciato e' presente al procedimento eaggiunto: Il denunziato che si presenta al procedimento puo' farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, e' ammesso a presentare le prove a sua difesa.

La tolto: Commissione aggiunto: Commssione, proceduto all'interrogatorio del tolto: denunciato e aggiunto: denunziato ed all'esame delle prove aggiunto: e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

tolto: In qualunque stadio del procedimento, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, puo', citato il denunciato, pronunciare in meritoaggiunto: Contro di questa e' ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

aggiunto: Il ricorso non ha effetto sospensivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art169 · fonte del testo

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