Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 17 gennaio 1945. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 171 T. U. 1926).

[2]Se il denunciato e' presente al procedimento e contesta il fondamento della denuncia, e' ammesso a presentare le prove a sua difesa.

[3]La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunciato e all'esame delle prove, pronuncia in merito con ordinanza.

[4]In qualunque stadio del procedimento, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, puo', citato il denunciato, pronunciare in merito.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 17 gennaio 1945

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art169 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari